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In questo link una ottima e sempre utile ricostruzione delle ipotesi in cui è possibile abbandonare una supplenza, e tutto dipende dal tempo!.

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-insegnanti-quando-se-ne-puo-lasciare-una-per-unaltra/

 I GIORNALI PARLANO DEL NOSTRO STUDIO E DELLE NOSTRE BATTAGLIE!

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articolo donna moderna copertina
Su Donna Moderna intervista all’Avvocato Elena Spina

 

Martello_giudicex40DOPO LA NOSTRA DIFFIDA L’UNIVERSITA’ “TOR VERGATA” DI ROMA HA DOVUTO DISCIPLINARE  L’ACCESSO DEI FOTOGRAFI E DEI CINE – OPERATORI IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DI LAUREA E DI TUTTI I CONFERIMENTI DEI TITOLI UNIVERSITARI. IL RETTORE HA PUBBLICATO APPOSITO REGOLAMENTO E STA PER ESSERE BANDITA UNA SELEZIONE SPECIFICA PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI.

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ANCORA VITTORIA AL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI RE-INSERIMENTO GAE CON ORDINANZA N. 587/2017 VIENE RICONOSCIUTA LA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO “INFORMATICO” DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PER LA TOTALE ASSENZA DI MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE N. 241/90

Martello_giudicex40LO STUDIO LEGALE SPINA HO OTTENUTO UNA IMPORTANTISSIMA VITTORIA AL TAR LAZIO per gli IDONEI OLTRE IL 10%. Attraverso l’Ordinanza del Tar del Lazio n. 494/2017 ha appena vinto la prima battaglia di questa nuova guerra che mira alla TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO AD OTTENERE UN INSERIMENTO IN UNA VERA E PROPRIA GRADUATORIA ANCHE DEGLI IDONEI DELL’ULTIMA TORNATA CONCORSUALE. Adesso andremo avanti con gli altri ricorsi e in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di Istituto proseguiremo la nostra consueta difesa dei precari della scuola.

 

 

Martello_giudicex40CON GRANDE SODDISFAZIONE COMUNICHIAMO CHE LO STUDIO LEGALE DELL’AVV.  SPINA HA VINTO NUOVAMENTE AL TAR DEL LAZIO LA BATTAGLIA LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INSEGNANTI PRECARI GAE TRASFERITI LONTANO DALLE PROPRIE FAMIGLIE. CON BEN DUE ORDINANZE CAUTELARI DEL 3 NOVEMBRE 2016 IL TAR DEL LAZIO HA CONFERMATO L’ORIENTAMENTO GIA’ ESPRESSO IN AGOSTO E NUOVAMENTE RIBADITO IL DUBBIO DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI RIFERIMENTO. QUESTO VUOL DIRE CHE E’ MOLTO PROBABILE CHE IL TAR VOGLIA SPINGERSI FINO A PORTARE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ANCHE IL SISTEMA DELINEATO DALLA LEGGE N. 107/2015 ED IL SUO ODIOSO MECCANISMO DELLE 100 PROVINCE. INTANTO ANDIAMO AVANTI COME SEMPRE NELLA CONSAPEVOLEZZA DI UNA BATTAGLIA DURA, SOLITARIA MA GIUSTA E VINCENTE! AL 5 DICEMBRE IL PRIMO MERITO!

 

CNR – RICERCA- DISTRAZIONE CONTABILE DI FONDI DESTINATI ALLA RICERCA – IL TAR LAZIO DOPO UN RICORSO DELL’AVVOCATO SPINA VUOLE VEDERCI CHIARO ED ORDINA DI FORNIRE SPIEGAZIONI.

“Ritenuto necessario richiedere al CNR documentati chiarimenti in ordine ai provvedimenti presupposti a quello impugnato, che riguarda unicamente gli aspetti contabili della decisione – che deve ritenersi collocata “a monte”- di non proseguire nelle attività di ricerca cui erano destinati i finanziamenti destinati ad economie di spesa, decisione che pare essere presupposta anche dall’art. 28 comma IV del Regolamento di contabilità del CNR; – che detti chiarimenti dovranno essere resi dal CNR nel termine di giorni venti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;”

 

 

   comunicazione per vecchi ricorsi

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CONCORSONE – TAR LAZIO CONCEDE ALLO STUDIO SPINA L’ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO PER IL PROFILO DEGLI ITP

“Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare per le motivazioni già esplicitate dalla Sezione in identici casi con le ordinanze nn. 2655/2016, 2154/2016, 2682/2016, 2697/2016, 2735/2016, alle cui argomentazioni il Collegio rinvia integralmente; Ritenuto, pertanto, che limitatamente alle classi di concorso per cui non risulti essere stato attivato il TFA e/o ai ricorrenti che risultino avere conseguito il titolo di studio in tempi non utile per la partecipazione al TFA l’istanza possa essere accolta ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova concorsuale, eventualmente mediante predisposizione di apposita sessione ove tale prova fosse già espletata, onerando l’amministrazione di verificare – anche successivamente allo svolgimento della stessa – la sussistenza dei presupposti di fatto evidenziati per l’ammissione con riserva di ciascun ricorrente;P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva i ricorrenti alla prova di concorso, secondo quanto indicato in motivazione.Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 febbraio 2017.”

 

 

Martello_giudicex40CONCORSONE – TAR LAZIO CONCEDE ALLO STUDIO SPINA IL DECRETO CAUTELARE – DOCENTI DI RUOLO OGGI HANNO SVOLTO LE PROVE D’ESAME

DECRETO CAUTELARE DOCENTI RUOLO

 

 

L’ “EMENDAMENTO PUGLISI” – UNA COPERTA TROPPO CORTA. COME CAMBIA L’ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015 E COME SVUOTARE LE GAE SENZA ASSUMERE I PRECARI.

Il mondo della scuola sta vivendo la delicata fase della c.d. mobilità, regolata dalle disposizioni previste nell’ipotesi di CCNI 2016/17 e dall’OM n. 241/2016 successivamente emanata. L’ istituto ha anche come obiettivo quello di determinare l’attribuzione della sede definitiva di titolarità in quanto i neo-immessi in ruolo stanno lavorando su sede provvisoria, e se non si presenta la domanda di trasferimento la sede definitiva sarà attribuita d’ufficio.

Dopo la procedura di “mobilità”, altro istituto applicato alla gestione dell’organico è quello della assegnazione provvisoria, che sarà disciplinata dallo specifico CCNI. Si tratta di una vera e propria procedura di mobilità, ma annuale che riguarda l’assegnazione della sede di servizio per un solo anno scolastico, senza che questo comporti modifiche nella sede di titolarità del docente.

Con questi istituti il Governo continua a mettere le toppe alla drammatica gestione del Piano straordinario di Assunzioni di cui al Decreto n. 767/2015.

Il Piano, in esecuzione della Legge n. 107/2015, ha disposto un meccanismo di reclutamento erratto e odioso con cui il Ministero ha messo sotto ricatto centinaia di docenti, ha imposto un meccanismo apparente di scelta della provincia, ha dato la priorità agli idonei del concorso 2012, ha dimenticato i diritti degli invalidi e dei loro familiari, ha fatto diventare il diritto all’assunzione una gentile concessione piovuta dall’alto e scardinato numerosissimi docenti dalle radicate posizioni di merito e di servizio occupate nella Gae provinciale.

Questa procedura di assunzione straordinaria, in un periodo di gravissima crisi, finanziaria e politica del nostro paese, è parsa alla opinione pubblica più diffusa (disinformata) un privilegio indiscutibile, da accettare passivamente senza contestare. Appare ormai lontana la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 ed il richiamo europeo all’illegittimità dell’abuso dei contratti a tempo determinato. Il nostro dibattito interno si concluderà con l’esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, discusso proprio in questi giorni il 17 maggio scorso.

L’auspicio è che sia ribadito come l’assunzione sia un diritto per tutti i precari, riconosciuto oggi soltanto con un Piano straordinario ingiusto, con gravissimo ritardo e con nuovi errori di cui moltissimi docenti in solitudine pagheranno le conseguenze anche in futuro. Anche l’utenza scolastica ed il principio della continuità didattica ne stanno subendo gli effetti negativi.

L’epilogo della vicenda assunzionale sta evolvendo anche attraverso il cammino di approvazione del chiacchierato cd. “emendamento Puglisi”. In sostanza, questo emendamento frutto di alchimie politoc/sindacali, intende calmierare tutte le situazioni che non troveranno soluzione in fase di mobilità. I docenti che presentarono la domanda di assunzione straordinaria, che sono stati spazzati via dalla consueta provincia di inserimento Gae e che sono stati scavalcati anche nella procedura di mobilità, potranno richiedere la assegnazione provvisoria (per la quale è sempre stato necessario avere i requisiti per il ricongiungimento familiare) requisiti che saranno esplicitati anche per il prossimo anno scolastico, in seguito a contrattazione tra sindacati e MIUR, nel relativo CCNI. I docenti precari che non hanno presentato la domanda si vedono nuovamente dimenticati, e vedono dare via una nuova quantità di posti di lavoro.

Più specificamente l’emendamento modifica l’art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015 in questi termini: “Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo’ essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno 2016/2017 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di cui all’art. 1 comma 69 della presente legge”.

E’ stato utilizzato dunque il contingente di cui all’art. 1 comma 69, della L. 107/2015: “…e’ costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia ne’ disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita’ o assunzioni in ruolo.”.

Questo cuscinetto di posti di lavoro, messo nel cassetto, è venuto così fuori non per risolvere effettivamente, ma per calmierare politicamente i lavoratori. Questa soluzione non salverà nessuno, né i docenti che hanno scelto di presentare la domanda, cui viene offerta una falsa soluzione, temporanea, ma soprattutto neanche i precari che ancora non sono stabilizzati e si vedono nuovamente mettere sotto ad un tappeto.

Non è inutile rammentare che a norma del T.U. Della scuola – l’ art. 475 – titolato appunto “Assegnazioni provvisorie di sede” è sancito che : “1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento….Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico…. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.”.

Altro discutibile scelta appare quella contenuta nell’art. 1 quater di questo Disegno di legge di conversione del D.l. n. 42/2016, relativo ad un Piano assunzionale per la scuola dell’infanzia. Torna il sistema della domanda di assunzione anche per i docenti inseriti nella graduatorie di merito del concorso n. 82/2012. Ma incredibilmente chi non accetta quelle assunzioni sarà espunto anche dalle Gae: “i soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalla rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento”

Allora lasciateci dire che questa operazione più che un emendamento è un rammendo, una coperta troppo corta, un contentino politico! Per moltissimi la battaglia sta continuando sia contro l’Ordinanza sulla Mobilità che si impugnaerà al Tar del Lazio sia avverso gli atti applicativi del nuovo art. 1, comma 108, L. 107/2016, per come modificato in sede di conversione del D.L. 29 marzo 2016 n. 42.

Martello_giudicex40Avviso pubblico del Tar del Lazio e nuove soluzioni alternative all’ammissione con riserva. I docenti di ruolo nel concorso.

In materia di concorso per il reclutamento scolastico il Tar del Lazio, vista l’importante contenzioso generato dai Bandi Miur nn. 105/106 e 107/2016, ha emesso un apposito avviso del 12 maggio 2016 specificando che il carico di lavoro ha imposto un bilanciamento degli interessi in gioco che ha comportato di evitare il blocco delle sessioni concorsuali. In particolare, la giustizia amministrativa ha annunciato che nel caso di accoglimento dei vari profili di impugnazione, anche ove siano ormai state svolte le prove d’esame, ci saranno nuove forme di tutela, anche mediante “sessioni riservate di esame”. Intanto, il Tar ha accolto una nostra richiesta di provvedimenti urgenti attraverso un nuovo decreto cautelare n. 2447/2016 del 10 maggio 2016 che ammette il profilo dei docenti di ruolo, per i quali la norma legislativa di cui all’articolo 1, comma 110, ultima parte, della l. n.107/2015 è già stata sottoposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) al vaglio della Corte Costituzionale con Ordinanza n. 1685/2016.

Avviso pubblico del Tar del Lazio e nuove soluzioni alternative all’ammissione con riserva. I docenti di ruolo nel concorso